Lo Statuto del Lavoro Autonomo
La legge 81 del 22.05.2017 è entrata in vigore il giorno seguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 13 giugno 2017 n.ro 135. Il primo disegno di legge risale all’anno 2014 , ha attraversato un acceso dibattito parlamentare ed infine la legge è stata promulgata quale completamento del jobs act per i lavoratori dipendenti e per dare un nuovo impulso alle attività professionali tutte, sia ordinistiche che disciplinate dalla L. 4/2013.
Le legge si compone di due Capi. Il primo intitolato “Della tutela del lavoro autonomo” ed il secondo intitolato “Lavoro agile”.
Le novità contenute nei 17 articoli che compongono il Capo primo possono distinguersi in novità in materia di tutele contrattuali, di reddito di lavoro autonomo e di welfare.
Di seguito quelle di maggiore rilevanza.
· Estensione al lavoro autonomo della normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Art 2
· Disciplina sanzionatoria delle clausole e delle condotte abusive. Art 3
· Attribuzione al lavoratore autonomo dei diritti di utilizzazione economica relative alle invenzioni realizzate nella esecuzione del rapporto -. Art. 4
· Delega al governo per la adozione di decreti legislativi che rimettano atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi Art 5
· Accesso per i professionisti ai fondi europei ed agli appalti pubblici e privati in forme aggregate in particolare con l’estensione della previsione della costituzione di reti di imprese tra professionisti o tra questi e le imprese. Art 12
· Modifica alle spese prepagate per vitto e alloggio nel reddito di lavoro autonomo . Art. 8 co 1 e 2
· Nuovi criteri di deducibilità delle spese di formazione e di aggiornamento professionale oltrechè di quelle per la certificazione delle competenze e per le assicurazioni stipulate contro il rischio dei mancati pagamenti. Art 9 co 1 e 8 co 2
· Ampliamento delle prestazioni per congedo parentale, malattia e maternità per gli iscritti alla gestione separata Art 8 co 4-10- Art 13
· Mantenimento del rapporto di lavoro in caso di gravidanza, malattia, infortunio, sostituzione delle lavoratici in maternità. Art 14 co 1 e 2
· Delega in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti ordinisti da assegnarsi alle Casse di previdenza. Art 6 co 1
· Sportelli dedicati al lavoro autonomo pressoi Centri per l’impiego. Art 10
· Modifica della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative . Art 15
Saranno le prime prassi applicative a verificare la tenuta della normativa ed i suoi effettivi benefici
Bologna 26 luglio 2017 Avv. Nicoletta Grassi